Statuto

Articolo 17 – Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 31 dicembre il bilancio di previsione dell’esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente.

Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

E’ vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, salvo che tale distribuzione sia imposta per legge.

Eventuali utili o avanzi di gestione, che non siano destinati a incremento del patrimonio, devono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Fondazione "La Versiera 1718"
Via Vittorio Emanuele II - 1
20814 - Varedo MB
Codice Fiscale: 91122040156
Partita IVA: IT08965180964

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